Credito al consumo
Nuovo Soggettario Firenze
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Particolare forma di credito, definita dall'art. 121 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con d.lgs. 1/9/1993, n. 385, come la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria a favore di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore). Per il significato di questa identica forma di credito ma antecedente al testo unico, usare Credito pignoratizio
