Nel processo penale il consulente tecnico evoca l'immagine della parte: di questa costituisce, infatti, strumento di ausilio tecnico-scientifico. [...] In una struttura processuale ad impronta prevalentemente inquisitoria - come quella del codice Rocco - il consulente tecnico finiva per avere uno spazio operativo ristretto e marginale [...
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]; le sue possibilità di esplicazione, invece, aumentano e si moltiplicano (anzi, si moltiplicano le stesse figure dei consulenti) in un processo come quello varato nel 1988 - che assegna alle parti (la pubblica e le private) un ruolo centrale nella formazione della prova; pur con i gravi squilibri strutturali intervenuti con la l. n. 356 del 1992. (fonte: Introduzione, p. 1-2)